Giustizia amministrativa

Articoli e note

 Brevi considerazioni sulla retribuibilità della funzione di Direttore Generale conferita al Segretario Generale

di Giacomo Arezzo di Trifiletti

E' retribuibile la funzione di Direttore Generale conferita al Segretario Generale?

Nell'intento di contribuire a fare chiarezza su un problema molto sentito dagli operatori del settore, ritengo utile esporre alcune considerazioni di carattere giuridico.

Per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 6, comma 10, e 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha tre opzioni in merito alla nomina del Direttore Generale:

nomina di un Direttore Generale esterno (previa deliberazione della Giunta), cioè non appartenente all'organico comunale. In questo caso i rapporti giuridici ed economici fra il Comune ed il Direttore Generale sono regolati da un contratto di tipo privatistico, ispirato alla massima libertà di contrattazione;

conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale. In tal caso la funzione aggiuntiva viene attribuita direttamente dal Sindaco al Segretario Generale ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale funzione - si ripete - aggiuntiva deve essere retribuita, per non equiparare tale opzione con quella di cui alla successiva lettera c);

non procedere ad assumere alcun provvedimento di nomina. In tal caso il Comune resta privo di Direttore Generale, con conseguente impossibilità per il Sindaco di avere un referente di fiducia che si assuma le responsabilità gestionali complessive del Comune, stante che il Segretario Generale può espletare, in tale specifica veste, soltanto funzioni di collaborazione giuridica ed amministrativa, ma mai funzioni gestionali.

E' opportuno chiarire anche che al Segretario Generale non possono essere affidate, di fatto, le funzioni corrispondenti a quelle del Direttore Generale, in forza della lettera c) del comma 68 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco") in quanto il conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario è esplicitamente previsto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Come sopra accennato, la corresponsione di un compenso al Segretario - nominato Direttore Generale - è in re ipsa in quanto, altrimenti opinando, si parificherebbe giuridicamente ed economicamente il Segretario - Direttore Generale (su cui assommano compiti e responsabilità aggiuntivi previsti dall'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1900, n. 142) al Segretario privo di tale incarico, e ciò contrasterebbe con la previsione dell'articolo 36 della Costituzione secondo cui ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

Inoltre, considerazioni di segno diverso porterebbero a vanificare la portata dell'innovazione voluta dal legislatore della legge 15 maggio 1997, n. 127 con l'introduzione della figura del Direttore Generale, soggetto di fiducia del Sindaco, il quale costituisce cinghia di trasmissione fra il Sindaco, l'Amministrazione e la dirigenza e dotato di capacità manageriali capaci di tradurre in fatti ed atti gli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Quanto all'ammontare del compenso da attribuire al Segretario - Direttore Generale, come, del resto, anche per il Direttore Generale "esterno" non è rinvenibile nell'ordinamento norma alcuna che lo disciplini.

E' essenziale notare:

che la figura del Direttore Generale non è contrattualizzata, per cui neanche a livello di contratti collettivi nazionali di lavoro si può rinvenire un parametro di riferimento;

che per il Segretario Generale, la funzione di Direttore Generale, non rientrando nei suoi compiti d'ufficio, come dianzi specificato, va sicuramente retribuita (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 marzo 1997, n. 363 secondo cui il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che essi possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove comunque ne ricorrano i presupposti legali (nella specie: art. 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142) e che non costituiscano comunque espletamento dei compiti di istituto).

E' del pari inconferente il richiamo, come taluno ha fatto, all'articolo 41, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con tale disposizione, infatti, si è stabilito che "l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva".

La norma in questione è inclusa in una serie di disposizioni finalizzate al risparmio della spesa pubblica; con essa si è, peraltro, semplicemente ribadito il principio già noto secondo cui la sede naturale per concordare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici deve essere (e non può che essere) il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ed infatti, il trattamento giuridico ed economico del Segretario Comunale, anche di qualifica dirigenziale, è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, peraltro abbondantemente scaduto.

Ma nel caso che ci occupa, non si tratta di regolare in sede locale il trattamento economico del Segretario Generale (il che era e resta vietato), il quale, per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, percepisce il trattamento previsto dal C.C.N.L., ma di quantificare il compenso da corrispondere allo stesso soggetto in quanto incaricato di una funzione extra istituzionale, sulla quale il contratto di lavoro non potrebbe neanche incidere, in quanto la categoria dei Direttori Generali, quali dipendenti pubblici ricompresi in un comparto di contrattazione collettiva, non esiste, né può esistere trattandosi di soggetti che fondano la propria esistenza non su di un concorso pubblico ma sulla nomina intuitu personae e che non godono delle stesse garanzie, derivanti dal C.C.N.L., in ordine alla stabilità del posto di lavoro, essendo revocabili al semplice infrangersi del rapporto fiduciario con il Sindaco.

Essendo il Sindaco il soggetto competente alla nomina del Direttore Generale, è giocoforza ritenere che ad egli spetti il potere di quantificare il compenso da attribuire a tale figura, compenso che, ovviamente, deve trovare, copertura finanziaria nel bilancio comunale.